Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato

Accesso Civico

L'Accesso Civico “semplice” è disciplinato dal comma 1 dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013 “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 

La finalità primaria è quella di rendere disponibile ai cittadini il diritto all'accesso alle informazioni, che gli Enti soggetti hanno il dovere di pubblicare per quanto normativamente previsto.

L'Accesso Civico "generalizzato" è invece disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, che così recita: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

Questa tipologia di accesso raccoglie i principi di trasparenza del c.d. FOIA (Freedom Of Informaction Act" anglosassone per permettere a chiunque, senza che sia costretto a motivarne le ragioni, l'accesso anche agli atti NON soggetto ad obblighi di pubblicazione. Parimenti si deve notare che è obbligo/diritto dell'Ente ricevente valutare la liceità della richiesta, onde evitare di inficiare le necessità di tutela - a mero titolo di esempio - della sicurezza pubblica e/o dei diritti privati dei cittadini - sempre ad esempio la tutela dei dati personali.

--------

Accesso Civico "Semplice" ex art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 | art. 2, c. 9-bis, L. 241/90

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

--------

Accesso Civico "Generalizzato" ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta di accesso civico, quindi, è estesa a tutti gli atti, documenti e informazioni in disponibilità dell'Ente, ma quest'ultimo è tenuto a valutare la liceità nell'ambito delle previsioni novellate dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 (a mero titolo di esempio, al fine di tutelare un particolare interesse pubblico - sicurezza pubblica e/o nazionale - oppure privato - protezione dei dati personali, segretezza della corrispondenza, etc.

L’istituto dell’accesso civico è disciplinato dal documento “Regolamento Accesso Civico” sotto riportato.

Disposizioni Prevenzione pandemia COVID-19

Per mitigare il rischio di diffusione del virus Coronavirus SARS COV2, responsabile della pandemia COVID-19, si richiede cortesemente di utilizzare per quanto possibile i canali di trasmissione telematica (e-mail, PEC), evitando di inviare documenti cartacei e/o accedere agli Uffici preposti in CCAM, fino a dichiarazione ufficiale (Ministero della Salute) di fine pandemia.
La modalità di invio ed i relativi riferimenti sono descritti nella procedura “Regolamento Accesso Civico” sotto riportata.

L'Informativa Trattamento Dati è consultabile al seguente link. La finalità del trattamento dati è quella descritta al punto "B".

Moduli di richiesta Accesso Civico

Si riportano di seguito i moduli di istanza:

Registri Accesso Civico

design by