RICHIESTA ATTIVAZIONE TUTELE PREVISTE IN CASO DI PROBLEMATICHE CONNESSE A PERDITE OCCULTE SUGLI IMPIANTI DEGLI UTENTI
(rif. DELIBERA ARERA 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021)
In caso di consumi anomali riconducibili a perdite idriche sul tratto di rete a valle del contatore (perdite occulte*) è possibile attivare le tutele previste dalla Delibera ARERA 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 - art. 19
*perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà – art. 1.1
Requisiti minimi per accedere alla tutela
L’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste unicamente in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita)
Modalità e tempistiche per accedere alla tutela
· La richiesta deve essere inoltrata al Consorzio in forma scritta utilizzando l’apposito modulo
· La richiesta deve essere inoltrata entro 10 giorni solari dalla data di scadenza della bolletta
· La richiesta deve essere corredata della seguente documentazione:
o Copia della fattura rilasciata da professionista che ha effettuato la riparazione del guasto
oppure
o Dichiarazione personale attestante la rottura e l’avvenuta riparazione in proprio (ATTO NOTORIO)
(in caso di riparazione eseguita in proprio il Consorzio verificherà con sopralluogo tecnico la veridicità di quanto dichiarato)
Livelli di tutela previsti (Delibera ARERA 609/2021/R/idr del 21/12/2021 Art. 19.4)
È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:
a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).