v Sollecito Bonario e Costituzione in Mora
In caso di ritardato pagamento di una fattura del SII, decorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della stessa, CCAM invia all’Utente un primo sollecito bonario di pagamento a mezzo raccomandata A/R.
A seguito dell’invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, CCAM invia una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R, con la quale viene intimato all’Utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a 40 giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di Sollecito Bonario.
La procedura di cui sopra non può essere avviata qualora CCAM non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo a:
· ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato;
· fatturazione di importi anomali superiori a 50 euro
· fatturazione di importi anomali ove il reclamo sia stato inviato dall’Utente entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura.
v Limitazione /Sospensione /disattivazione della Fornitura
In caso di mancato pagamento perdurante oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, CCAM può procedere:
· in caso di utente disalimentabile, alla limitazione e alla successiva sospensione / disattivazione della fornitura;
· in caso di utente non disalimentabile, alla limitazione della fornitura.
Utenti domestici residenti
Nei confronti degli Utenti domestici residenti disalimentabili, la limitazione / sospensione della fornitura è soggetta alle seguenti condizioni:
· se l’importo complessivo del mancato pagamento non supera tre volte l’importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto, relativo al volume della fascia agevolata, e/o nel caso in cui l’Utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per diciotto mesi:
o CCAM può sospendere la fornitura decorsi 25 giorni solari dall’intervento di limitazione;
o le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, saranno a carico di CCAM e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabilita dall’Autorità di Regolazione;
· se l’importo complessivo del mancato pagamento supera di tre volte l’importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto, relativo al volume della fascia agevolata:
o CCAM può sospendere la fornitura decorsi 20 giorni solari dall’intervento di limitazione;
o Le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, sono a carico dell’Utente finale.
Tale ultima condizione è comunque applicata per tutte le utenze domestiche residenti morose disalimentabili che:
· Non abbiano provveduto nei termini previsti, tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
· Risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi.
In caso di morosità dell’Utente domestico residente, CCAM ha facoltà di procedere alla limitazione della fornitura solo qualora possa garantire l’erogazione della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari ad almeno 50 litri/abitante/giorno.
CCAM può in ogni caso procedere alla disattivazione della fornitura e contestuale risoluzione del contratto con Utenti domestici residenti nel caso di:
· Manomissione dei sigilli dei misuratori o dei limitatori di flusso:
· Mancato pagamento delle morosità pregresse riferite ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora.
Utenze condominiali
In caso di morosità delle utenze condominiali, CCAM:
· non può attivare la procedura di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano:
o Effettuati entro la data scadenza dei termini previsti nella comunicazione di costituzione in mora, in un'unica soluzione;
o Pari ad almeno la metà dell’importo complessivo dovuto;
· ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura qualora, entro 6 mesi dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto.
Cause Ostative
La sospensione e la disattivazione del servizio non possono essere eseguite:
· qualora CCAM non abbia costituito in mora l’Utente moroso nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente;
· qualora CCAM non abbia escusso il deposito cauzionale, ove versato, (o altra garanzia prestata) nei casi in cui lo stesso consenta la copertura totale del debito;
· qualora l’Utente abbia estinto il debito dandone comunicazione a CCAM o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione con le modalità e nei termini previsti dal contratto di fornitura;
· in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
· nei giorni indicati come festivi del calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
v Costi
CCAM addebiterà sulla prima fattura gli interessi legali di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.
L’utente è inoltre tenuto a rimborsare le spese di spedizione del sollecito bonario di pagamento, della comunicazione di costituzione in mora, dell’intervento di limitazione (ivi incluso il costo del limitatore)/sospensione /disattivazione / ripristino / riattivazione della fornitura.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti da sospensione / disattivazione dell’erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all’invio del sollecito di pagamento e, qualora ne decorrano le condizioni, dei costi sostenuti da CCAM per gli eventuali interventi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura.
CCAM non può richiedere all’Utente il pagamento di alcun corrispettivo relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione e riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo Utente.
v Comunicazione dell’avvenuto pagamento
Qualora l’Utente provveda al pagamento dell’insoluto, è tenuto a comunicare il prima possibile l’avvenuto pagamento con l’invio dell’attestazione di avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica dedicato pagamenti@ccam.it , via fax al numero 0141-911152o tramite gli sportelli aziendali.
CCAM è tenuto alla riattivazione / ripristino entro 48 ore del servizio sospeso / disattivato per morosità dell’Utente, a seguito della comunicazione del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute.
v Indennizzi automatici
CCAM è tenuto a corrispondere all’Utente un indennizzo automatico pari a 30 euro nei casi in cui:
· la fornitura sia stata sospesa o disattivata per morosità ad un Utente non disalimentabile;
· con riferimento ad un Utente domestico residente, CCAM abbia disattivato la fornitura per morosità in difformità a quanto esposto nella precedente sezione LIMITAZIONE/SOSPENSIONE/DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA – Utenti domestici residenti;
· la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
· la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’Utente abbia comunicato l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste dal presente Contratto e dalla regolazione vigente.
CCAM è tenuto a corrispondere all’Utente un indennizzo automatico pari a 10 euro qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
· senza inviare il sollecito bonario di pagamento;
· in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
· L’utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente.